(CODICE CIVILE-art. 1378)
                             Art. 1378. 
 
        (Trasferimento di cosa determinata solo nel genere). 
 
  Nei contratti che  hanno  per  oggetto  il  trasferimento  di  cose
determinate  solo  nel  genere,  la  proprieta'  si   trasmette   con
l'individuazione fatta d'accordo tra le parti  o  nei  modi  da  esse
stabiliti. Trattandosi di cose che devono essere  trasportate  da  un
luogo a un altro, l'individuazione avviene anche mediante la consegna
al vettore o allo spedizioniere.