(CODICE CIVILE-art. 1380)
                             Art. 1380. 
 
        (Conflitto tra piu' diritti personali di godimento). 
 
  Se,  con  successivi  contratti,  una  persona  concede  a  diversi
contraenti un diritto personale di  godimento  relativo  alla  stessa
cosa,  il  godimento  spetta  al  contraente  che  per  primo  lo  ha
conseguito. 
 
  Se nessuno dei contraenti ha conseguito il godimento, e'  preferito
quello che ha il titolo di data certa anteriore. 
 
  Sono salve le norme relative agli effetti della trascrizione.