(CODICE CIVILE-art. 1381)
                             Art. 1381. 
 
         (Promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo). 
 
  Colui che ha promesso l'obbligazione o il  fatto  di  un  terzo  e'
tenuto a indennizzare l'altro contraente,  se  il  terzo  rifiuta  di
obbligarsi o non compie il fatto promesso.