Art. 885
                      Sospensione dall'impiego

1.  Il  militare  puo' essere sospeso dall'impiego per motivi penali,
disciplinari o precauzionali.
2.  La  sospensione  dall'impiego  come  pena  militare accessoria e'
disciplinata  dagli  articoli  30  e 31 del codice penale militare di
pace.
3.   La   sospensione   disciplinare   e  quella  precauzionale  sono
disciplinate dal presente codice.
 
          Nota all'art. 885:
             -  Il  testo  degli  artt.  30  e  31  del codice penale
          militare di pace e' il seguente:
             «  Art.  30 (Sospensione dall'impiego). - La sospensione
          dall'impiego,  si  applica agli ufficiali, e consiste nella
          privazione temporanea dell'impiego.
             Fuori  dei  casi  preveduti dall'articolo precedente, la
          condanna  alla  reclusione  militare importa la sospensione
          dall'impiego durante l'espiazione della pena.»
             «Art.  31  (Sospensione dal grado). - La sospensione dal
          grado  si applica ai sottufficiali e ai graduati di truppa,
          e consiste nella privazione temporanea del grado militare.
             Fuori  dei  casi preveduti dall'articolo 29, la condanna
          alla  reclusione  militare importa la sospensione dal grado
          durante l'espiazione della pena.».