Art. 1109 
 
Adempimenti inerenti le  liste  di  leva  da  parte  delle  autorita'
                      diplomatiche e consolari 
 
  1. I cittadini italiani residenti all'estero devono,  nel  mese  di
gennaio dell'anno in cui compiono il diciassettesimo  anno  di  eta',
chiedere   all'autorita'   diplomatica   o   consolare   nella    cui
circoscrizione si trovano, di essere iscritti  nelle  liste  di  leva
della  classe  a  cui  appartengono   per   ragione   di   eta';   ma
indipendentemente dalla loro richiesta, essi sono iscritti di ufficio
a cura delle autorita' comunali della Repubblica. 
  2. Le autorita' diplomatiche e consolari provvedono a notificare ai
cittadini italiani residenti  nella  rispettiva  circoscrizione,  con
tutti i mezzi a loro disposizione, l'obbligo di farsi iscrivere sulle
liste di leva. A tal  scopo  tengono  permanentemente  affisso  negli
uffici rispettivi un esemplare del manifesto di  chiamata  alla  leva
conforme al modello ministeriale nel mese di dicembre  di  ogni  anno
pubblicano anche appositi avvisi nei piu' diffusi quotidiani locali. 
  3. Le autorita' diplomatiche e consolari, in base agli elementi  in
loro possesso e alle dichiarazioni degli interessati, e a ogni  altro
utile accertamento ed elemento, compilano gli  elenchi,  conformi  al
modello approvato con decreto ministeriale,  dei  cittadini  italiani
che si trovano  nel  territorio  di  loro  circoscrizione,  i  quali,
compiendo nell'anno il diciassettesimo anno di  eta',  devono  essere
iscritti sulle liste di leva. 
  4. In detti  elenchi  devono  essere  compresi  anche  i  cittadini
italiani nati anteriormente all'anno a  cui  gli  elenchi  stessi  si
riferiscono, e che furono omessi in quelli degli anni precedenti. 
  5.Tali  elenchi  sono  trasmessi  alla  Direzione  generale   della
previdenza militare, della leva e  del  collocamento  al  lavoro  dei
volontari congedati, che cura l'aggiunta dei giovani nelle liste  dei
competenti comuni, se non vi siano gia' stati iscritti. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/07/2010,  n.
158 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.