Art. 334. 
 
  E' vietato introdurre nei depositi di  esplosivi  oggetti  che  non
siano indispensabili al servizio del deposito stesso. 
  E' vietato impiegare o introdurre nella riservetta e nel locale  di
distribuzione utensili o apparecchi di  metalli  ferrosi  o  comunque
suscettibili di provocare scintille. 
  I recipienti vuoti,  gli  involucri  ed  ogni  altro  materiale  da
imballaggio debbono essere giornalmente asportati dalla riservetta  e
dal locale di distribuzione.