(CODICE CIVILE-art. 1382)
                             Art. 1382. 
 
                  (Effetti della clausola penale). 
 
  La clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o  di
ritardo  nell'adempimento,  uno  dei  contraenti  e'  tenuto  a   una
determinata prestazione, ha l'effetto  di  limitare  il  risarcimento
alla  prestazione  promessa,   se   non   e'   stata   convenuta   la
risarcibilita' del danno ulteriore. 
 
  La penale e' dovuta indipendentemente dalla prova del danno.