(CODICE CIVILE-art. 1385)
                             Art. 1385. 
 
                      (Caparra confirmatoria). 
 
  Se al  momento  della  conclusione  del  contratto  una  parte  da'
all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o  una  quantita'
di altre cose fungibili, la caparra, in  caso  di  adempimento,  deve
essere restituita o imputata alla prestazione dovuta. 
 
  Se la parte che ha dato la caparra e'  inadempiente,  l'altra  puo'
recedere dal contratto, ritenendo  la  caparra;  se  inadempiente  e'
invece  la  parte  che  l'ha  ricevuta,  l'altra  puo'  recedere  dal
contratto ed esigere il doppio della caparra. 
 
  Se pero' la parte che  non  e'  inadempiente  preferisce  domandare
l'esecuzione o la risoluzione  del  contratto,  il  risarcimento  del
danno e' regolato dalle norme generali.