(CODICE CIVILE-art. 1386)
                             Art. 1386. 
 
                       (Caparra penitenziale). 
 
  Se nel contratto e' stipulato il diritto di recesso per una  o  per
entrambe le parti, la caparra ha la sola  funzione  di  corrispettivo
del recesso. 
 
  In  questo  caso,  il  recedente  perde  la  caparra  data  o  deve
restituire il doppio di quella che ha ricevuta.