Art. 887 
                               Riserva 
 
  1. La categoria della riserva e' composta dai militari che  cessano
dal  servizio  permanente  o  che  vi  transitano   dalla   categoria
dell'ausiliaria. 
  2. I militari della riserva hanno obblighi di servizio soltanto  in
tempo di guerra o di grave crisi internazionale. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010,  n.
229 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
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