Art. 889
                         Congedo illimitato

1.  Il  personale  in  congedo  illimitato  puo' essere richiamato in
servizio:
a)  in tempo di pace, per particolari esigenze di carattere operativo
ovvero addestrativo delle Forze armate;
b)  in  tempo  di  guerra  o  di grave crisi internazionale, ai sensi
dell'articolo 1929, comma 2.