Art. 890
                       Riserva di complemento

1.  La categoria della riserva di complemento comprende gli ufficiali
di  complemento  o  gli  ufficiali  in  servizio permanente che hanno
cessato di appartenere alle rispettive categorie.
2.   Il  presente  codice  disciplina  i  casi  e  le  modalita'  che
determinano il transito nella categoria della riserva di complemento.
3.  L'ufficiale  nella riserva di complemento ha obblighi di servizio
solo in tempo di guerra o di gravi crisi internazionali.