Art. 1110 
 
Modalita' e termini di redazione  e  trasmissione  dell'elenco  degli
obiettori  di  coscienza  in  tempo  di  guerra  o  di  grave   crisi
                           internazionale 
 
1. L'elenco di tutti gli obiettori di coscienza di  cui  all'articolo
2101 del codice, da redigersi in tempo di guerra  o  di  grave  crisi
internazionale, viene redatto e trasmesso  anche  mediante  strumenti
informatici con  la  massima  tempestivita',  secondo  le  istruzioni
dettate dal Ministro della difesa. Detto  elenco  e'  pubblicato  sul
sito internet del Ministero della difesa con indicazione  della  data
di trasmissione all'Ufficio nazionale del servizio civile.