Art. 335. Nel raggio di 50 m dalla riservetta e dal locale di distribuzione e' vietato depositare materiali combustibili. Nello stesso raggio e' vietato fumare e accendere fuochi. E' vietato accedere alla riservetta ed al locale di distribuzione recando fiammiferi o altri oggetti atti a far fuoco. Tali divieti devono essere resi noti al personale mediante cartelli.