Art. 335. 
 
  Nel raggio di 50 m dalla riservetta e dal locale  di  distribuzione
e' vietato depositare materiali combustibili. 
  Nello stesso raggio e' vietato fumare e accendere fuochi. 
  E' vietato accedere alla riservetta ed al locale  di  distribuzione
recando fiammiferi o altri oggetti atti a far fuoco. 
  Tali  divieti  devono  essere  resi  noti  al  personale   mediante
cartelli.