(CODICE CIVILE-art. 1389)
                             Art. 1389. 
 
         (Capacita' del rappresentante e del rappresentato). 
 
  Quando la rappresentanza  e'  conferita  dall'interessato,  per  la
validita' del contratto concluso dal rappresentante basta che  questi
abbia la capacita' di intendere e  di  volere,  avuto  riguardo  alla
natura e al contenuto del contratto stesso, sempre che sia legalmente
capace il rappresentato. 
 
  In  ogni  caso,  per  la  validita'  del  contratto  concluso   dal
rappresentante e' necessario che il  contratto  non  sia  vietato  al
rappresentato.