(CODICE CIVILE-art. 1390)
                             Art. 1390. 
 
                       (Vizi della volonta'). 
 
  Il  contratto  e'  annullabile  se  e'  viziata  la  volonta'   del
rappresentante.   Quando   pero'   il   vizio    riguarda    elementi
predeterminati dal rappresentato, il contratto e' annullabile solo se
era viziata la volonta' di questo.