(CODICE CIVILE-art. 1391)
                             Art. 1391. 
 
                    (Stati soggettivi rilevanti). 
 
  Nei casi in cui e' rilevante lo stato di buona o di mala  fede,  di
scienza o d'ignoranza di determinate circostanze, si ha riguardo alla
persona  del  rappresentante,  salvo  che  si  tratti   di   elementi
predeterminati dal rappresentato. 
 
  In nessun caso il rappresentato che e' in mala fede  puo'  giovarsi
dello stato d'ignoranza o di buona fede del rappresentante.