(CODICE CIVILE-art. 1395)
                             Art. 1395. 
 
                     (Contratto con se stesso). 
 
  E' annullabile il contratto che il rappresentante conclude  con  se
stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra  parte,  a  meno
che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente ovvero  il
contenuto del contratto sia  determinato  in  modo  da  escludere  la
possibilita' di conflitto d'interessi. 
 
  L'impugnazione puo' essere proposta soltanto dal rappresentato.