(CODICE CIVILE-art. 1396)
                             Art. 1396. 
 
            (Modificazione ed estinzione della procura). 
 
  Le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate  a
conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In  mancanza,  esse  non  sono
opponibili ai terzi, se non si prova che  questi  le  conoscevano  al
momento della conclusione del contratto. 
 
  Le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito
dall'interessato non sono opponibili ai  terzi  che  le  hanno  senza
colpa ignorate.