(CODICE CIVILE-art. 1398)
                             Art. 1398. 
 
                   (Rappresentanza senza potere). 
 
  Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i  poteri
o eccedendo i limiti delle facolta' conferitegli, e' responsabile del
danno che il terzo contraente ha sofferto per avere  confidato  senza
sua colpa nella validita' del contratto.