Art. 891
Impiego presso enti od organismi internazionali o presso Stati esteri

1.  Il  personale  militare  puo'  con  decreto  ministeriale, previa
autorizzazione   della   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento  della  funzione  pubblica,  sentiti  il  Ministro della
difesa e il Ministro per gli affari esteri, d'intesa con il Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  essere  collocato  fuori ruolo per
assumere  un impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore
a   sei   mesi  presso  enti  od  organismi  internazionali,  nonche'
esercitare  funzioni,  anche  di carattere continuativo, presso Stati
esteri.  Con  la  stessa  procedura, l'incarico puo' essere rinnovato
alla scadenza del termine o revocato prima di detta scadenza.
2.  Per  quanto  non  diversamente  disposto  dal presente codice, al
personale  militare impiegato presso enti od organismi internazionali
o  presso  Stati  esteri  si applicano le disposizioni della legge 27
luglio 1962, n. 1114.
 
          Nota all'art. 891:
             -  La  legge  27  luglio 1962, n. 1114 (Disciplina della
          posizione  giuridica  ed  economica  dei dipendenti statali
          autorizzati ad assumere un impiego presso Enti od organismi
          internazionali   o  ad  esercitare  funzioni  presso  Stati
          esteri),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale del 11
          agosto 1962, n. 202.