Art. 1112 
 
         Modifiche al decreto ministeriale 25 settembre 2002 
 
1. Al decreto del Ministro dell'interno di concerto con  il  Ministro
della  difesa  25  settembre  2002,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
a) il comma 1 dell'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
«1. Il Ministero della difesa e' competente in materia di distruzione
degli esplosivi non contrassegnati ai sensi dell'articolo  22,  comma
1, lettera c) del codice dell'ordinamento militare.» 
b) il comma 2 dell'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
«2. Lo stabilimento, deposito o  reparto  dell'Amministrazione  della
difesa, incaricato ai sensi dell'articolo 22, comma  1,  lettera  c),
del codice dell'ordinamento militare dell'attivita'  di  distruzione,
assume in carico sulla prevista documentazione il materiale  ricevuto
specificandone la tipologia, il quantitativo  e  l'Amministrazione  o
soggetto diverso che ne ha effettuato  la  consegna.  Della  avvenuta
distruzione e' redatto  apposito  verbale  contenente  la  data  o  i
periodi e le relative modalita'.». 
c) il comma 1 dell'articolo 5 e' abrogato. 
 
 
          Note all'art. 1112: 
          - Il decreto del Ministro dell'interno di concerto  con  il
          Ministro della difesa 25 settembre 2002  (Disciplina  della
          distruzione    degli    esplosivi    al    plastico     non
          contrassegnati), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          30 ottobre 2002, n. 255.