Art. 1112 Modifiche al decreto ministeriale 25 settembre 2002 1. Al decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della difesa 25 settembre 2002, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 dell'articolo 4 e' sostituito dal seguente: «1. Il Ministero della difesa e' competente in materia di distruzione degli esplosivi non contrassegnati ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera c) del codice dell'ordinamento militare.» b) il comma 2 dell'articolo 4 e' sostituito dal seguente: «2. Lo stabilimento, deposito o reparto dell'Amministrazione della difesa, incaricato ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare dell'attivita' di distruzione, assume in carico sulla prevista documentazione il materiale ricevuto specificandone la tipologia, il quantitativo e l'Amministrazione o soggetto diverso che ne ha effettuato la consegna. Della avvenuta distruzione e' redatto apposito verbale contenente la data o i periodi e le relative modalita'.». c) il comma 1 dell'articolo 5 e' abrogato.
Note all'art. 1112: - Il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della difesa 25 settembre 2002 (Disciplina della distruzione degli esplosivi al plastico non contrassegnati), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2002, n. 255.