Art. 1113 Visite mediche per l'idoneita' al volo 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 dell'articolo 32 e' sostituito dal seguente: «4. Le visite mediche straordinarie sono svolte ai sensi dell'articolo 200, comma 1, lettera l) del codice dell'ordinamento militare.».
Note all'art. 1113: - Il testo dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 566 (Approvazione del regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche, ai sensi dell'art. 731 del codice della navigazione, come modificato dall'art. 3 della L. 13 maggio 1983, n. 213), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 1989, n. 16, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 32 (Visite mediche straordinarie). - 1. Il Ministero dei Trasporti ed il Ministero della Sanita', ogni qualvolta vengano a conoscenza di una malattia o di una lesione inabilitante, anche temporanea, che abbia colpito il titolare di una licenza o di un attestato, ovvero quando vi sia divergenza sul giudizio di idoneita' psicofisica, possono disporre con provvedimento motivato che l'interessato venga sottoposto a visita medica straordinaria di controllo. 2. La societa', l'ente ovvero il privato, deve inviare a visita medica straordinaria i titolari di licenza o di attestato che, a seguito di malattia o lesione, non abbiano potuto svolgere l'attivita' professionale per un periodo superiore a 20 giorni, nonche' i predetti titolari che si ritiene siano affetti da alcolismo o siano farmaco o tossicodipendenti. Nei casi suindicati la visita straordinaria puo' essere disposta anche da parte degli Uffici di Sanita' Marittima ed Aerea - Servizio Assistenza Sanitaria al Personale Navigante - del Ministero della Sanita'. 3. Nei casi di guarigione da malattia, lesione, o pregresso intervento chirurgico, gli interessati devono presentare ai competenti organi sanitari la documentazione sanitaria relativa all'affezione sofferta. 4. Le visite mediche straordinarie sono svolte ai sensi dell'articolo 200, comma 1, lettera l) del codice dell'ordinamento militare. 5. Il titolare di una licenza o di un attestato che sia stato inviato a visita medica straordinaria non puo' esercitare le attivita' consentite dalla licenza, dall'attestato e dalle relative abilitazioni e non puo' riprendere le attivita' stesse se non a seguito dell'esito favorevole della visita medica straordinaria di controllo.».