Art. 1113 
 
               Visite mediche per l'idoneita' al volo 
 
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 18  novembre  1988,  n.
566 sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) il comma 4 dell'articolo 32 e' sostituito dal seguente: 
«4.  Le  visite  mediche   straordinarie   sono   svolte   ai   sensi
dell'articolo 200, comma 1, lettera l)  del  codice  dell'ordinamento
militare.». 
 
 
          Note all'art. 1113: 
          - Il testo dell'art. 32 del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 18  novembre  1998,  n.  566  (Approvazione  del
          regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni
          aeronautiche, ai  sensi  dell'art.  731  del  codice  della
          navigazione, come modificato dall'art. 3 della L. 13 maggio
          1983, n. 213), pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta  Ufficiale  del  20  gennaio  1989,  n.  16,  come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
          «Art. 32 (Visite mediche straordinarie). - 1. Il  Ministero
          dei Trasporti ed il Ministero della Sanita', ogni qualvolta
          vengano a conoscenza di  una  malattia  o  di  una  lesione
          inabilitante,  anche  temporanea,  che  abbia  colpito   il
          titolare di una licenza o di un attestato, ovvero quando vi
          sia  divergenza  sul  giudizio  di  idoneita'  psicofisica,
          possono   disporre   con   provvedimento    motivato    che
          l'interessato   venga   sottoposto    a    visita    medica
          straordinaria di controllo. 
          2. La societa', l'ente ovvero il privato,  deve  inviare  a
          visita medica straordinaria i  titolari  di  licenza  o  di
          attestato che, a seguito di malattia o lesione, non abbiano
          potuto svolgere l'attivita' professionale  per  un  periodo
          superiore a 20 giorni, nonche' i predetti titolari  che  si
          ritiene siano  affetti  da  alcolismo  o  siano  farmaco  o
          tossicodipendenti. 
          Nei casi suindicati la  visita  straordinaria  puo'  essere
          disposta anche da parte degli Uffici di  Sanita'  Marittima
          ed Aerea  -  Servizio  Assistenza  Sanitaria  al  Personale
          Navigante - del Ministero della Sanita'. 
          3. Nei casi di guarigione da malattia, lesione, o pregresso
          intervento chirurgico, gli interessati devono presentare ai
          competenti  organi  sanitari  la  documentazione  sanitaria
          relativa all'affezione sofferta. 
          4. Le visite mediche straordinarie  sono  svolte  ai  sensi
          dell'articolo  200,  comma  1,  lettera   l)   del   codice
          dell'ordinamento militare. 
          5. Il titolare di una licenza o di  un  attestato  che  sia
          stato  inviato  a  visita  medica  straordinaria  non  puo'
          esercitare   le   attivita'   consentite   dalla   licenza,
          dall'attestato e dalle relative  abilitazioni  e  non  puo'
          riprendere le attivita' stesse se non a seguito  dell'esito
          favorevole   della   visita   medica    straordinaria    di
          controllo.».