Art. 1114 
 
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001,
                               n. 461 
 
  1. L'articolo 6 del decreto del Presidente  Repubblica  29  ottobre
2001, n. 461, e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 6 (Commissione) -  1.  I  compiti  e  la  composizione  della
Commissione sono disciplinati dal titolo V del  Libro  I  del  codice
dell'ordinamento militare. 
  2. Con decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con i Ministeri della giustizia, della difesa, dell'interno,
della salute, del lavoro e  politiche  sociali,  da  adottarsi  entro
trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore   del   presente
regolamento, sono definiti i criteri organizzativi per l'assegnazione
delle  domande  agli  organismi  di  accertamento  sanitario  di  cui
all'articolo 9 ed e' approvato il modello  di  verbale  utilizzabile,
anche per le trasmissioni in via telematica,  con  le  specificazioni
sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e  sulle  modalita'
di svolgimento dei lavori." 
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre  2001,  n.
461, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche: 
    a) agli articoli 7, comma 3, e 11, comma 4, le parole: « 6, commi
8 e 11» sono sostituite dalle parole «198, commi 6 e  8,  del  codice
dell'ordinamento militare»; 
    b) agli articoli 8, commi 1 e 3, 9, commi 1 e 2, e 18,  comma  1,
le parole: «6, comma 1», ovunque  ricorrono,  sono  sostituite  dalle
parole «198, comma 1, del codice dell'ordinamento militare»; 
    c) all'articolo 9, comma 2, le parole: «6, commi 4, 5, 6,  7,  8,
9, 10, 11, 12 e 13,» sono sostitute  dalle  parole  «198  del  codice
dell'ordinamento militare»; 
    d) all'articolo 15, comma 2, la parola: «6» e'  sostituita  dalle
parole «198 del codice dell'ordinamento militare». 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29/09/2010,  n.
228 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 1114: 
          - Il testo dell'art. 6 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 ottobre 2001,  n.  461  (Regolamento  recante
          semplificazione  dei  procedimenti  per  il  riconoscimento
          della dipendenza delle infermita' da causa di servizio, per
          la concessione  della  pensione  privilegiata  ordinaria  e
          dell'equo indennizzo, nonche' per  il  funzionamento  e  la
          composizione del  comitato  per  le  pensioni  privilegiate
          ordinarie),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  7
          gennaio 2002, n. 5, come modificato dal  presente  decreto,
          e' il seguente: 
          «Art. 6 (Commissione). - 1. I  compiti  e  la  composizione
          della Commissione sono disciplinati dal titolo V del  Libro
          I del codice dell'ordinamento militare. 
          2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
          di concerto con i Ministeri della giustizia, della  difesa,
          dell'interno, della salute, del lavoro e politiche sociali,
          da adottarsi entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore del presente regolamento, sono  definiti  i  criteri
          organizzativi  per  l'assegnazione   delle   domande   agli
          organismi di accertamento sanitario di cui  all'articolo  9
          ed e' approvato il modello di verbale  utilizzabile,  anche
          per   le   trasmissioni   in   via   telematica,   con   le
          specificazioni sulle  tipologie  di  accertamenti  sanitari
          eseguiti e sulle modalita' di svolgimento dei lavori.».