Art. 1116 Assistenza morale, benessere e protezione sociale per il personale del Corpo della Guardia di finanza 1. Al personale del Corpo della Guardia di finanza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 464, commi 4 e 5. 2. Alle attivita' degli organismi di protezione sociale del Corpo della Guardia di finanza ha titolo a partecipare prioritariamente il personale militare e civile comunque dipendente dal medesimo Corpo, nonche' il relativo personale militare cessato dal servizio.