Art. 1116 
 
Assistenza morale, benessere e protezione sociale  per  il  personale
                 del Corpo della Guardia di finanza 
 
1. Al personale del Corpo della Guardia di finanza  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 464, commi 4 e 5. 
2. Alle attivita' degli organismi di  protezione  sociale  del  Corpo
della Guardia di finanza ha titolo a partecipare prioritariamente  il
personale militare e civile comunque dipendente dal  medesimo  Corpo,
nonche' il relativo personale militare cessato dal servizio.