Art. 339. 
 
  Prima del caricamento e dell'intasamento  gli  operai  non  addetti
devono  allontanarsi  a  distanza  tale  da  non  essere  colpiti  da
esplosioni premature. 
  La miccia  deve  avere  una  lunghezza,  misurata  dalla  cartuccia
prossima all'orificio del foro da mina, non inferiore ad un  metro  e
deve sporgere all'infuori del foro non meno di 50 cm. 
  La lunghezza minima della miccia puo' essere ridotta a  70  cm  nel
caso di piccole mine fatte brillare isolatamente. 
  Qualora  si  faccia  uso  di  micce  ritardate  o  di   dispositivi
ritardatori,  le  lunghezze  predette  possono  essere   ridotte   in
relazione al ritardo impiegato. 
  La lunghezza delle micce, nel caso di spari in volata, e'  regolata
in modo che sia possibile contare i colpi delle mine esplose.