Art. 340. Ogni mina deve essere intasata in modo adeguato alla entita', al genere di carica ed alla natura del materiale da abbattere. La lunghezza dell'intasamento non deve essere inferiore a 20 cm. Sono escluse dall'obbligo dell'intasamento le mine di cui all'art. 333, secondo comma. Per l'intasamento si deve adoperare materiale non combustibile e non suscettibile di produrre scintille.