Art. 340. 
 
  Ogni mina deve essere intasata in modo adeguato  alla  entita',  al
genere di carica ed  alla  natura  del  materiale  da  abbattere.  La
lunghezza dell'intasamento non deve essere inferiore a 20 cm. 
  Sono escluse dall'obbligo dell'intasamento le mine di cui  all'art.
333, secondo comma. 
  Per l'intasamento si deve adoperare materiale  non  combustibile  e
non suscettibile di produrre scintille.