(CODICE CIVILE-art. 1401)
                             Art. 1401. 
 
                 (Riserva di nomina del contraente). 
 
  Nel  momento  della  conclusione  del  contratto  una  parte   puo'
riservarsi la facolta' di nominare  successivamente  la  persona  che
deve acquistare i  diritti  e  assumere  gli  obblighi  nascenti  dal
contratto stesso.