(CODICE CIVILE-art. 1403)
                             Art. 1403. 
 
                       (Forme e pubblicita'). 
 
  La dichiarazione di nomina e  la  procura  o  l'accettazione  della
persona nominata non hanno effetto se non rivestono la  stessa  forma
che le parti hanno usata per il contratto, anche  se  non  prescritta
dalla legge. 
 
  Se per il contratto e' richiesta a determinati effetti una forma di
pubblicita', deve agli stessi effetti essere resa pubblica  anche  la
dichiarazione di nomina, con l'indicazione  dell'atto  di  procura  o
dell'accettazione della persona nominata.