Art. 898 
Decadenza dal rapporto di impiego per incompatibilita' professionale 
 
1. Il militare  che  non  osserva  le  norme  sulle  incompatibilita'
professionali e' diffidato su determinazione ministeriale  a  cessare
immediatamente dalla situazione di incompatibilita'. 
2.   Decorsi   quindici   giorni    dalla    diffida,    senza    che
l'incompatibilita' cessi, il militare decade dall'impiego. 
3. La circostanza che  il  militare  ha  obbedito  alla  diffida  non
preclude l'eventuale azione disciplinare. 
4. Il militare che decade dall'impiego, ai sensi del comma 2,  e  che
conti almeno venti anni di  servizio  effettivo  e'  collocato  nella
riserva. Se il servizio e' inferiore a detto limite: 
a) l'ufficiale e'  collocato  nel  complemento  o  nella  riserva  di
complemento, a seconda dell'eta'; 
b) il sottufficiale e' collocato nel complemento; 
c) il graduato e' collocato sempre nella riserva. 
5.  Gli  ufficiali  delle  Forze  armate,  nei  casi   di   decadenza
dall'impiego, ai sensi del  comma  2,  sono  trattenuti  in  servizio
temporaneo fino all'assolvimento delle ferme ordinarie e  speciali  o
dei particolari  vincoli  di  permanenza  in  servizio  disposti  dal
presente codice.