Art. 1117 
 
Trattamento economico dei dirigenti e del  personale  civile  addetto
                agli uffici di diretta collaborazione 
 
1.  In  attesa  di  specifica  disposizione  contrattuale,  ai  sensi
dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165, ai dirigenti di cui all'articolo 19,  comma  8,  e'  corrisposta
un'indennita'   sostitutiva   della   retribuzione   di    risultato,
determinata  con  decreto  del  Ministro  su  proposta  del  Capo  di
Gabinetto, di importo non superiore  al  cinquanta  per  cento  della
retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche  responsabilita'
connesse  all'incarico  attribuito,  della  specifica  qualificazione
professionale posseduta, della  disponibilita'  a  orari  disagevoli,
della qualita' della prestazione individuale. 
2.  In  attesa  di  specifica  disposizione  contrattuale,  ai  sensi
dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165, l'indennita' di cui all'articolo 19, comma 11,  e'  determinata,
anche per il personale civile, con decreto del Ministro della  difesa
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
 
 
          Note all'art. 1117: 
          - Per il testo dell'art.  14  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, si vedano le note all'articolo 14.