Art. 1117 Trattamento economico dei dirigenti e del personale civile addetto agli uffici di diretta collaborazione 1. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai dirigenti di cui all'articolo 19, comma 8, e' corrisposta un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilita' a orari disagevoli, della qualita' della prestazione individuale. 2. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'indennita' di cui all'articolo 19, comma 11, e' determinata, anche per il personale civile, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Note all'art. 1117: - Per il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano le note all'articolo 14.