Art. 1118 Termine di durata dei Comitati consultivi e di coordinamento 1. Il Comitato pari opportunita', il Comitato di coordinamento operativo e il Comitato di coordinamento generale, il Comitato consultivo sui progetti di contratto e la Commissione consultiva per la concessione o la perdita di ricompense al valore militare e al valore o al merito delle Forze Armate, sono prorogati, anche nella composizione, secondo quanto previsto dall'articolo 88.