Art. 1118 
 
    Termine di durata dei Comitati consultivi e di coordinamento 
 
1. Il  Comitato  pari  opportunita',  il  Comitato  di  coordinamento
operativo e  il  Comitato  di  coordinamento  generale,  il  Comitato
consultivo sui progetti di contratto e la Commissione consultiva  per
la concessione o la perdita di ricompense al  valore  militare  e  al
valore o al merito delle Forze Armate, sono  prorogati,  anche  nella
composizione, secondo quanto previsto dall'articolo 88.