Art. 1121 
 
      Attivita' contrattuale dell'Amministrazione della difesa 
 
1. Nelle more dell'adozione e dell'entrata in vigore del  regolamento
previsto  dall'articolo  92,  comma   5,   e   di   quello   previsto
dall'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 12  aprile  2006,
n. 163, che verranno inseriti nel regolamento, ai sensi dell'articolo
534,  comma  2,  del  codice,  ai  contratti  della  Difesa  relativi
all'acquisizione  di  lavori,  servizi  e  forniture  continuano   ad
applicarsi: 
a) il decreto del Ministro  della  difesa  7  febbraio  2003,  n.  90
recante «regolamento recante norme per la ripartizione del  fondo  di
cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni e integrazioni»; 
b) il d.P.R. 19 aprile 2005, n. 170; 
c) gli articoli 14 e 15 del d.P.R. 21 febbraio 2006, n. 167; 
d) il decreto  del  Ministro  della  difesa  16  marzo  2006  recante
«modalita' e procedure per  l'acquisizione  in  economia  di  beni  e
servizi da parte di organismi dell'Amministrazione della difesa». 
2. Nelle more dell'adozione  dei  capitolati  previsti  dall'articolo
196, comma 2,  del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,
continua ad applicarsi il decreto del Ministro della difesa 14 aprile
2000, n. 200 recante «regolamento concernente il capitolato  generale
d'oneri per i contratti stipulati dall'Amministrazione della difesa». 
3. Il regolamento  previsto  dall'articolo  92,  comma  5,  e  quello
previsto dall'articolo 196, comma 1, nonche'  i  capitolati  previsti
dall'articolo 196, comma 2, del decreto legislativo 12  aprile  2006,
n. 163, dispongono, ciascuno per quanto di  competenza,  con  effetto
dalla data della loro entrata in vigore, l'espressa abrogazione degli
atti normativi citati al comma 1 e  al  comma  2,  e  di  ogni  altra
disposizione con essi incompatibile. 
 
 
          Note all'art. 1121: 
          - Il  testo  dell'art.  196,  comma  1  e  2,  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163  (Codice  dei  contratti
          pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e   forniture   in
          attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e   2004/18/CE),
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale del 2 maggio 2006, n. 100, e' il seguente: 
          «Art. 196. (Disciplina speciale per gli appalti nel settore
          della difesa). - 1. Entro un anno dalla data di entrata  in
          vigore del presente  codice,  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 1,  della
          legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta  del  Ministro
          della  difesa,  di   concerto   con   il   Ministro   delle
          infrastrutture e con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  sentito  il  Consiglio   superiore   dei   lavori
          pubblici, e il Consiglio di Stato che  si  pronuncia  entro
          quarantacinque giorni dalla richiesta, e' adottato apposito
          regolamento, in armonia con  il  presente  codice,  per  la
          disciplina delle attivita' del Ministero della  difesa,  in
          relazione ai lavori, ai servizi e alle  forniture  connessi
          alle esigenze della difesa militare, e  per  la  disciplina
          attuativa  dell'articolo  17.  Si  applica   il   comma   5
          dell'articolo 5. Il  regolamento  disciplina  altresi'  gli
          interventi da eseguire in Italia e all'estero  per  effetto
          di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali. 
          2. Con decreti del Ministro  della  difesa  possono  essere
          adottati capitolati in  materia  di  forniture  e  servizi,
          contenenti  norme  di  dettaglio  e  tecniche  relative  ai
          contratti di competenza,  nonche'  un  capitolato  generale
          relativo ai lavori del genio  militare,  nel  rispetto  del
          presente codice e del regolamento di cui al comma  1.  Tali
          capitolati,   menzionati   nel   bando    o    nell'invito,
          costituiscono parte integrante del contratto.». 
          - Il decreto del Ministro della difesa 7 febbraio 2003,  n.
          90 (Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo
          di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11  febbraio
          1994, n. 109, e successive modificazioni  e  integrazioni),
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile  2003,
          n. 95. 
          - Il decreto del Presiedente  della  Repubblica  19  aprile
          2005, n.  170  (Regolamento  concernente  disciplina  delle
          attivita' del Genio  militare,  a  norma  dell'articolo  3,
          comma 7-bis,  della  L.  11  febbraio  1994,  n.  109),  e'
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale del 30 agosto 2005, n. 201. 
          - Per il testo dell'articolo 15 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 21 febbraio 2006, n.  167,  si  vedano  le
          note all'articolo 513. 
          - Il testo dell'articolo 14 del citato d.P.R.  n.  167  del
          2006 e' il seguente: 
          «Art. 14 (Acquisti e servizi in  economia).  -  1.  Possono
          essere   eseguite   in   economia    sotto    la    diretta
          responsabilita' dei  titolari  del  potere  di  spesa,  nei
          limiti dei fondi assegnati per la realizzazione di  ciascun
          programma,  indipendentemente  dal  relativo  importo,   le
          acquisizioni di beni e servizi: 
          a) relative  a  interventi  dichiarati  segreti  o  la  cui
          esecuzione richieda misure speciali di  sicurezza,  secondo
          le  vigenti  disposizioni  legislative,  regolamentari   ed
          amministrative; 
          b)  relative  a  categorie   di   interventi,   previamente
          individuate  con  decreto  del   Ministro   della   difesa,
          necessarie ai fini della tutela degli interessi  essenziali
          della sicurezza  dello  Stato  o  per  la  salvaguardia  di
          particolari esigenze operative. 
          2. Le acquisizioni di beni e servizi di  cui  al  comma  1,
          sono  effettuate  ai  sensi  dell'articolo  9  del  decreto
          legislativo 24 luglio 1992, n.  358,  dell'articolo  6  del
          decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  157,  e  successive
          modificazioni,  dell'art.  1,  comma  5,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  18  aprile  1994,  n.   573,
          dell'art. 2, comma 1,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 20 agosto 2001, n. 384. 
          3. Possono anche  essere  eseguiti  in  economia  sotto  la
          diretta responsabilita' dei titolari del potere  di  spesa,
          entro il limite di 130.000 euro con esclusione dell'IVA, le
          acquisizioni di beni e servizi  rientranti  nelle  voci  di
          spesa e nei  limiti  di  importo  che  sono  stabiliti  con
          decreto del Ministro della difesa che  definisce  anche  le
          correlate procedure. Per le  forniture  di  beni  e'  fatto
          salvo quanto previsto in ordine ai limiti  di  applicazione
          dall'articolo 1, commi 1 e 2, del  decreto  legislativo  24
          luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni. I predetti
          limiti di spesa sono  adeguati  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
          4. Per le acquisizioni di beni e servizi,  qualora  non  si
          faccia  ricorso  alla  procedura   in   economia,   trovano
          applicazione, salvo quanto disposto dal comma 1,  le  norme
          vigenti in materia. 
          5. Il ricorso alla procedura in economia,  nell'ambito  dei
          fondi assegnati per ciascun programma, e'  autorizzato  dal
          dirigente militare o civile titolare del potere  di  spesa.
          Presso gli organi periferici  il  titolare  del  potere  di
          spesa e' il comandante dell'ente o distaccamento  provvisto
          di autonomia amministrativa. Il comandante,  anche  se  non
          riveste grado dirigenziale, puo' autorizzare: 
          a)  indipendentemente  dal  relativo  importo,   le   spese
          afferenti a categorie di beni  e  servizi  individuate  con
          decreto del Ministro  della  difesa  di  cui  al  comma  1,
          lettera b); 
          b) entro i limiti e per le voci di spesa di cui al comma 3,
          previa autorizzazione da parte dell'alto comando competente
          ovvero da parte  dell'autorita'  logistica  centrale  o  di
          quella individuata dagli ordinamenti di Forza  armata.  Per
          l'Arma  dei  carabinieri  l'autorizzazione  e'   rilasciata
          dall'autorita' individuata da  apposito  provvedimento  del
          Comando generale. 
          6. I limiti  di  somma  di  cui  al  presente  articolo  si
          intendono riferiti al valore massimo di ciascuna  provvista
          di ogni singola fattispecie  che  presupponga  unicita'  di
          approvvigionamento. Il ricorso alla procedura in  economia,
          per ciascuna delle spese, e' disposto con atto del titolare
          del potere di spesa che indica la fattispecie normativa e i
          motivi per i quali e'  adottata  la  procedura  stessa.  E'
          vietato suddividere artificiosamente qualsiasi acquisizione
          di beni o servizi  che  possa  considerarsi  con  carattere
          unitario, in piu' acquisizioni.». 
          - Il decreto  del  Ministro  della  difesa  16  marzo  2006
          (Modalita' e procedure per l'acquisizione  in  economia  di
          beni e servizi da parte di  organismi  dell'Amministrazione
          della difesa), e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del
          25 maggio 2006, n. 120.