Art. 1121 Attivita' contrattuale dell'Amministrazione della difesa 1. Nelle more dell'adozione e dell'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 92, comma 5, e di quello previsto dall'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che verranno inseriti nel regolamento, ai sensi dell'articolo 534, comma 2, del codice, ai contratti della Difesa relativi all'acquisizione di lavori, servizi e forniture continuano ad applicarsi: a) il decreto del Ministro della difesa 7 febbraio 2003, n. 90 recante «regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni»; b) il d.P.R. 19 aprile 2005, n. 170; c) gli articoli 14 e 15 del d.P.R. 21 febbraio 2006, n. 167; d) il decreto del Ministro della difesa 16 marzo 2006 recante «modalita' e procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte di organismi dell'Amministrazione della difesa». 2. Nelle more dell'adozione dei capitolati previsti dall'articolo 196, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, continua ad applicarsi il decreto del Ministro della difesa 14 aprile 2000, n. 200 recante «regolamento concernente il capitolato generale d'oneri per i contratti stipulati dall'Amministrazione della difesa». 3. Il regolamento previsto dall'articolo 92, comma 5, e quello previsto dall'articolo 196, comma 1, nonche' i capitolati previsti dall'articolo 196, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dispongono, ciascuno per quanto di competenza, con effetto dalla data della loro entrata in vigore, l'espressa abrogazione degli atti normativi citati al comma 1 e al comma 2, e di ogni altra disposizione con essi incompatibile.
Note all'art. 1121: - Il testo dell'art. 196, comma 1 e 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2006, n. 100, e' il seguente: «Art. 196. (Disciplina speciale per gli appalti nel settore della difesa). - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e il Consiglio di Stato che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta, e' adottato apposito regolamento, in armonia con il presente codice, per la disciplina delle attivita' del Ministero della difesa, in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture connessi alle esigenze della difesa militare, e per la disciplina attuativa dell'articolo 17. Si applica il comma 5 dell'articolo 5. Il regolamento disciplina altresi' gli interventi da eseguire in Italia e all'estero per effetto di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali. 2. Con decreti del Ministro della difesa possono essere adottati capitolati in materia di forniture e servizi, contenenti norme di dettaglio e tecniche relative ai contratti di competenza, nonche' un capitolato generale relativo ai lavori del genio militare, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. Tali capitolati, menzionati nel bando o nell'invito, costituiscono parte integrante del contratto.». - Il decreto del Ministro della difesa 7 febbraio 2003, n. 90 (Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2003, n. 95. - Il decreto del Presiedente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170 (Regolamento concernente disciplina delle attivita' del Genio militare, a norma dell'articolo 3, comma 7-bis, della L. 11 febbraio 1994, n. 109), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2005, n. 201. - Per il testo dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167, si vedano le note all'articolo 513. - Il testo dell'articolo 14 del citato d.P.R. n. 167 del 2006 e' il seguente: «Art. 14 (Acquisti e servizi in economia). - 1. Possono essere eseguite in economia sotto la diretta responsabilita' dei titolari del potere di spesa, nei limiti dei fondi assegnati per la realizzazione di ciascun programma, indipendentemente dal relativo importo, le acquisizioni di beni e servizi: a) relative a interventi dichiarati segreti o la cui esecuzione richieda misure speciali di sicurezza, secondo le vigenti disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative; b) relative a categorie di interventi, previamente individuate con decreto del Ministro della difesa, necessarie ai fini della tutela degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato o per la salvaguardia di particolari esigenze operative. 2. Le acquisizioni di beni e servizi di cui al comma 1, sono effettuate ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, dell'articolo 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, dell'art. 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384. 3. Possono anche essere eseguiti in economia sotto la diretta responsabilita' dei titolari del potere di spesa, entro il limite di 130.000 euro con esclusione dell'IVA, le acquisizioni di beni e servizi rientranti nelle voci di spesa e nei limiti di importo che sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa che definisce anche le correlate procedure. Per le forniture di beni e' fatto salvo quanto previsto in ordine ai limiti di applicazione dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni. I predetti limiti di spesa sono adeguati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 4. Per le acquisizioni di beni e servizi, qualora non si faccia ricorso alla procedura in economia, trovano applicazione, salvo quanto disposto dal comma 1, le norme vigenti in materia. 5. Il ricorso alla procedura in economia, nell'ambito dei fondi assegnati per ciascun programma, e' autorizzato dal dirigente militare o civile titolare del potere di spesa. Presso gli organi periferici il titolare del potere di spesa e' il comandante dell'ente o distaccamento provvisto di autonomia amministrativa. Il comandante, anche se non riveste grado dirigenziale, puo' autorizzare: a) indipendentemente dal relativo importo, le spese afferenti a categorie di beni e servizi individuate con decreto del Ministro della difesa di cui al comma 1, lettera b); b) entro i limiti e per le voci di spesa di cui al comma 3, previa autorizzazione da parte dell'alto comando competente ovvero da parte dell'autorita' logistica centrale o di quella individuata dagli ordinamenti di Forza armata. Per l'Arma dei carabinieri l'autorizzazione e' rilasciata dall'autorita' individuata da apposito provvedimento del Comando generale. 6. I limiti di somma di cui al presente articolo si intendono riferiti al valore massimo di ciascuna provvista di ogni singola fattispecie che presupponga unicita' di approvvigionamento. Il ricorso alla procedura in economia, per ciascuna delle spese, e' disposto con atto del titolare del potere di spesa che indica la fattispecie normativa e i motivi per i quali e' adottata la procedura stessa. E' vietato suddividere artificiosamente qualsiasi acquisizione di beni o servizi che possa considerarsi con carattere unitario, in piu' acquisizioni.». - Il decreto del Ministro della difesa 16 marzo 2006 (Modalita' e procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte di organismi dell'Amministrazione della difesa), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2006, n. 120.