Art. 1122 
 
            Reclutamento degli atleti e degli istruttori 
 
1. Il reclutamento degli  atleti  e  degli  istruttori  dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare ha luogo,
per ciascuna Forza armata, mediante pubblico concorso per titoli  nei
limiti delle consistenze del personale volontario di truppa in  ferma
prefissata quadriennale previste, fino al 2020, dal  decreto  di  cui
all'articolo 2215 del codice.