Art. 1123 
 
Entrata in vigore del  capo  I  del  titolo  III  del  libro  IV  del
                             regolamento 
 
1. Le disposizioni di cui al capo I del titolo III del libro  IV  del
regolamento, riguardanti la formazione iniziale degli ufficiali e dei
sottufficiali, si applicano ai frequentatori dei corsi il cui  inizio
e' successivo alla data di entrata in vigore del regolamento, nonche'
agli allievi rinviati al corso successivo ai sensi  della  previgente
normativa il cui inizio e' successivo alla data medesima.