Art. 1124 Ambito di applicazione delle norme sul servizio matricolare 1. Le norme sul servizio matricolare delle Forze armate di cui al capo II del titolo VI del libro IV del regolamento si applicano dall'adozione del decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 687, comma 3. 2. Al personale incorporato successivamente al 31 dicembre dell'anno di adozione del decreto di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del regolamento. 3. Al personale in congedo a qualsiasi titolo fino al 31 dicembre dell'anno in cui e' stato adottato il decreto del Ministro della difesa di cui al comma 1, continuano ad applicarsi, rispettivamente, le disposizioni: a) del regolamento per le matricole del regio esercito, approvato con decreto del Ministro per la guerra 25 luglio 1941; b) del regolamento per i documenti matricolari e caratteristici del personale militare della Marina militare, approvato con regio decreto 24 agosto 1941, n. 1236. 4. Per il restante personale, i documenti matricolari previsti dalle disposizioni richiamate al comma 3 sono progressivamente sostituiti dal documento unico matricolare e dal fascicolo personale di cui all'articolo 683. 5. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto del Ministro della difesa di cui al comma 1, sono acquisiti alla documentazione matricolare relativa a tutto il personale delle Forze armate esclusivamente gli eventi di interesse indicati nell'articolo 685.
Note all'art. 1124: - Il regio decreto 24 agosto 1941, n. 1236 (Approvazione del regolamento per i documenti matricolari e caratteristici del personale militare della Regia marina), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 1941, n. 274.