Art. 1124 
 
     Ambito di applicazione delle norme sul servizio matricolare 
 
  1. Le norme sul servizio matricolare delle Forze armate di  cui  al
capo II del titolo VI del  libro  IV  del  regolamento  si  applicano
dall'adozione  del  decreto  del  Ministro  della   difesa   di   cui
all'articolo 687, comma 3. 
  2.  Al  personale  incorporato  successivamente  al   31   dicembre
dell'anno di adozione del decreto di cui al comma 1, si applicano  le
disposizioni del regolamento. 
  3. Al personale in congedo a qualsiasi titolo fino al  31  dicembre
dell'anno in cui e' stato adottato  il  decreto  del  Ministro  della
difesa di cui al comma 1, continuano ad applicarsi,  rispettivamente,
le disposizioni: 
    a) del regolamento per le matricole del regio esercito, approvato
con decreto del Ministro per la guerra 25 luglio 1941; 
    b) del regolamento per i documenti matricolari  e  caratteristici
del personale militare della Marina  militare,  approvato  con  regio
decreto 24 agosto 1941, n. 1236. 
  4. Per il restante  personale,  i  documenti  matricolari  previsti
dalle  disposizioni  richiamate  al  comma  3  sono  progressivamente
sostituiti dal documento unico matricolare e dal fascicolo  personale
di cui all'articolo 683. 
  5. A decorrere dal 1° gennaio  dell'anno  successivo  a  quello  di
entrata in vigore del decreto del Ministro della  difesa  di  cui  al
comma 1, sono acquisiti alla documentazione  matricolare  relativa  a
tutto il personale delle Forze armate esclusivamente  gli  eventi  di
interesse indicati nell'articolo 685. 
 
          Note all'art. 1124: 
          - Il regio decreto 24 agosto 1941,  n.  1236  (Approvazione
          del   regolamento   per   i   documenti    matricolari    e
          caratteristici del personale militare della Regia  marina),
          e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  20  novembre
          1941, n. 274.