Art. 1125 
 
                  Medaglie di benemerenza marinara 
 
1. Le medaglie di benemerenza marinara di cui  al  regio  decreto  12
luglio 1938, n. 1324, conferite fino  al  1997,  sono  convertite  in
medaglie al merito di marina. 
2. Coloro i quali sono stati insigniti  di  medaglie  di  benemerenza
marinara in base a quanto previsto dall'articolo 7 del regio  decreto
12 luglio 1938, n. 1324, sono autorizzati a fregiarsi della  medaglia
e del nastrino al merito di marina di cui all'articolo 826. 
 
          Note all'art. 1125: 
          - L'art. 7 del  regio  decreto  12  luglio  1938,  n.  1324
          (Riforma delle vigenti disposizioni  sulla  concessione  di
          ricompense al valor di marina), pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 3 settembre 1938, n. 201, e' il seguente: 
          «Art. 7 - 1. La medaglia al merito di marina e' destinata a
          ricompensare coloro che  hanno  svolto  attivita'  e  studi
          finalizzati allo sviluppo  ed  al  progresso  della  Marina
          militare italiana, ovvero coloro che hanno compiuto singole
          azioni, caratterizzate da notevole  perizia,  da  cui  sono
          derivati lustro e decoro alla marineria italiana. 
          2. Il grado della ricompensa e' commisurato  all'importanza
          dei risultati conseguiti ed alle difficolta'  superate  nel
          corso dell'attivita' svolta. 
          3. La medaglia al merito di marina puo' essere conferita  a
          cittadini italiani e stranieri. La  ricompensa  puo'  anche
          essere conferita alla memoria  con  le  modalita'  indicate
          all'articolo 3.».