Art. 1125 Medaglie di benemerenza marinara 1. Le medaglie di benemerenza marinara di cui al regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, conferite fino al 1997, sono convertite in medaglie al merito di marina. 2. Coloro i quali sono stati insigniti di medaglie di benemerenza marinara in base a quanto previsto dall'articolo 7 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, sono autorizzati a fregiarsi della medaglia e del nastrino al merito di marina di cui all'articolo 826.
Note all'art. 1125: - L'art. 7 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324 (Riforma delle vigenti disposizioni sulla concessione di ricompense al valor di marina), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 settembre 1938, n. 201, e' il seguente: «Art. 7 - 1. La medaglia al merito di marina e' destinata a ricompensare coloro che hanno svolto attivita' e studi finalizzati allo sviluppo ed al progresso della Marina militare italiana, ovvero coloro che hanno compiuto singole azioni, caratterizzate da notevole perizia, da cui sono derivati lustro e decoro alla marineria italiana. 2. Il grado della ricompensa e' commisurato all'importanza dei risultati conseguiti ed alle difficolta' superate nel corso dell'attivita' svolta. 3. La medaglia al merito di marina puo' essere conferita a cittadini italiani e stranieri. La ricompensa puo' anche essere conferita alla memoria con le modalita' indicate all'articolo 3.».