Art. 341. 
 
  Con  l'ordine  di  servizio  di  cui  all'art.  305  devono  essere
stabiliti gli orari e  le  modalita'  del  brillamento,  in  modo  da
rendere minimo il numero delle persone esposte ai rischi del tiro. Lo
stesso ordine di servizio stabilisce  l'impiego  di  ripari  fissi  o
mobili nei luoghi che non offrono una sufficiente  protezione  contro
le proiezioni del tiro, dai gas o dai fumi.