Art. 342. 
 
  Per l'accensione delle micce nelle volate con piu' di cinque colpi,
deve essere adottato  un  sistema  idoneo  a  regolare  il  tempo  di
accensione. 
  Nei fornelli e nelle  rimonte  con  inclinazione  superiore  a  45°
quando la loro lunghezza superi i 20 m, il brillamento delle mine  e'
eseguito elettricamente.