Art. 344. 
 
  Nel tratto del circuito di brillamento prossimo alle mine, fino  ad
un massimo di 250 m, si possono usare  linee  volanti  costituite  da
conduttori isolati, purche'  distanziati  fra  di  loro  e  da  altri
circuiti elettrici. 
  E' vietato usare per il brillamento  delle  mine  tratti  di  linee
costruite per altri scopi. 
  I conduttori per  il  brillamento  delle  mine  non  devono  essere
riuniti in uno stesso cavo con altri conduttori.