Art. 345. 
 
  Gli esploditori portatili devono essere azionabili a  mezzo  di  un
dispositivo da inserire  nella  propria  sede  solo  al  momento  del
brillamento delle mine e che  deve  essere  tenuto  in  custodia  dal
responsabile del tiro. 
 Le parti attive degli esploditori sono chiuse in involucro stagno. 
  Gli esploditori sono controllati almeno ogni sei mesi per accertare
la  rispondenza  delle  caratteristiche  elettriche   essenziali   ai
requisiti. La verifica ha luogo in laboratori attrezzati. 
  La  frequenza  e  la  natura  di  tali  verifiche   sono   definite
nell'ordine di servizio di cui all'art. 305.