Art. 345. Gli esploditori portatili devono essere azionabili a mezzo di un dispositivo da inserire nella propria sede solo al momento del brillamento delle mine e che deve essere tenuto in custodia dal responsabile del tiro. Le parti attive degli esploditori sono chiuse in involucro stagno. Gli esploditori sono controllati almeno ogni sei mesi per accertare la rispondenza delle caratteristiche elettriche essenziali ai requisiti. La verifica ha luogo in laboratori attrezzati. La frequenza e la natura di tali verifiche sono definite nell'ordine di servizio di cui all'art. 305.