Art. 346. 
 
  Gli  addetti  allo   sparo   delle   mine,   prima   di   procedere
all'accensione delle micce o al collegamento degli inneschi elettrici
alla linea di tiro, debbono curare che gli altri lavoratori, anche di
cantieri prossimi, siano al riparo dall'esplosione e dai gas  o  fumi
cime si producono. 
  Se i lavori non offrono al personale sufficiente protezione, devono
essere predisposti idonei ripari fissi o mobili. 
  A tutti gli accessi dei cantieri dove  ha  luogo  lo  sparo  devono
essere disposti incaricati che vietino l'ingresso. 
  Gli addetti allo sparo non devono procedere alla, accensione  prima
di avere avvertito le persone che siano nelle vicinanze.