Art. 348. 
 
  Nello scavo e nell'approfondimento dei pozzi e discenderie il  tiro
e' effettuato  elettricamente.  Inoltre  devono  essere  adottate  le
seguenti cautele: 
    1)  le  cartucce  devono  essere  innescate  in  locale  apposito
stabilito dal capo servizio; 
    2) l'esplosivo deve essere calato nei pozzo, soltanto dopo che il
personale non necessario al caricamento delle mine abbia  abbandonato
il fondo del pozzo stesso; 
    3) il brillamento deve essere effettuato dal  sorvegliante  o  da
giorno o da una galleria di livello; 
    4)  per  lo  sparo  si  deve  adoperare  apposito  cavo,  la  cui
continuita' deve essere controllate elettricamente dal  sorvegliante,
prima del brillamento delle mine; 
    5) prima di collegare i fili per il brillamento si deve  togliere
tensione all'eventuale impianto di illuminazione di fondo pozzo; 
    6) dopo lo sparo e prima di riprendere il lavoro il  sorvegliante
deve rendersi conto degli effetti dello sparo.