Art. 348. Nello scavo e nell'approfondimento dei pozzi e discenderie il tiro e' effettuato elettricamente. Inoltre devono essere adottate le seguenti cautele: 1) le cartucce devono essere innescate in locale apposito stabilito dal capo servizio; 2) l'esplosivo deve essere calato nei pozzo, soltanto dopo che il personale non necessario al caricamento delle mine abbia abbandonato il fondo del pozzo stesso; 3) il brillamento deve essere effettuato dal sorvegliante o da giorno o da una galleria di livello; 4) per lo sparo si deve adoperare apposito cavo, la cui continuita' deve essere controllate elettricamente dal sorvegliante, prima del brillamento delle mine; 5) prima di collegare i fili per il brillamento si deve togliere tensione all'eventuale impianto di illuminazione di fondo pozzo; 6) dopo lo sparo e prima di riprendere il lavoro il sorvegliante deve rendersi conto degli effetti dello sparo.