Art. 349. Nelle lavorazioni all'aperto e' vietato il brillamento elettrico delle mine durante le manifestazioni temporalesche. Per le lavorazioni minerarie all'aperto vicine a stazioni radio emittenti, capaci di determinare correnti indotte nei circuiti elettrici di accensione delle mine, con pericolo di esplosioni intempestive, il Ministro per l'industria ed il commercio, sentito il Consiglio superiore delle miniere, stabilisce con proprio decreto condizioni, modalita' e distanze dalle predette stazioni, per l'uso autorizzato del tiro elettrico, in relazione alla potenza ed alle altre caratteristiche elettriche delle stazioni.