Art. 349. 
 
  Nelle lavorazioni all'aperto e' vietato  il  brillamento  elettrico
delle mine durante le manifestazioni temporalesche. 
  Per le lavorazioni minerarie all'aperto  vicine  a  stazioni  radio
emittenti,  capaci  di  determinare  correnti  indotte  nei  circuiti
elettrici di  accensione  delle  mine,  con  pericolo  di  esplosioni
intempestive, il Ministro per l'industria ed il commercio, sentito il
Consiglio superiore delle miniere,  stabilisce  con  proprio  decreto
condizioni, modalita' e distanze dalle predette stazioni,  per  l'uso
autorizzato del tiro elettrico, in relazione  alla  potenza  ed  alle
altre caratteristiche elettriche delle stazioni.