(CODICE CIVILE-art. 1407)
                             Art. 1407. 
 
                              (Forma). 
 
  Se una parte ha consentito preventivamente che l'altra  sostituisca
a se' un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, la  sostituzione
e' efficace nei suoi  confronti  dal  momento  in  cui  le  e'  stata
notificata o in cui essa l'ha accettata. 
 
  Se tutti gli elementi del contratto risultano da un  documento  nel
quale e' inserita la clausola «all'ordine» o  altra  equivalente,  la
girata del documento produce  la  sostituzione  del  giratario  nella
posizione del girante.