(CODICE CIVILE-art. 1408)
                             Art. 1408. 
 
             (Rapporti fra contraente ceduto e cedente). 
 
  Il cedente e' liberato dalle sue obbligazioni verso  il  contraente
ceduto dal momento  in  cui  la  sostituzione  diviene  efficace  nei
confronti di questo. 
 
  Tuttavia il contraente ceduto, se ha dichiarato di non liberare  il
cedente, puo' agire contro di lui qualora il cessionario non  adempia
le obbligazioni assunte. 
 
  Nel caso previsto dal comma precedente, il contraente  ceduto  deve
dare notizia al cedente  dell'inadempimento  del  cessionario,  entro
quindici giorni da quello in cui l'inadempimento si e' verificato; in
mancanza e' tenuto al risarcimento del danno.