(CODICE CIVILE-art. 1409)
                             Art. 1409. 
 
           (Rapporti fra contraente ceduto e cessionario). 
 
  Il contraente ceduto puo' opporre al cessionario tutte le eccezioni
derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti  col
cedente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva al momento in  cui
ha consentito alla sostituzione.