(CODICE CIVILE-art. 1410)
                             Art. 1410. 
 
                (Rapporti fra cedente e cessionario). 
 
  Il cedente e' tenuto a garantire la validita' del contratto. 
 
  Se il cedente assume la garanzia  dell'adempimento  del  contratto,
egli risponde come un fideiussore per le obbligazioni del  contraente
ceduto.