Art. 900 Collocamento nel servizio permanente a disposizione 1. I tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo che sono stati valutati almeno tre volte ai fini dell'avanzamento, giudicati idonei ma non iscritti in quadro, sono collocati nella posizione di "a disposizione" dal 1° gennaio del terzo anno precedente a quello del raggiungimento del limite d'eta' per il collocamento in congedo. 2. L'ufficiale collocato "a disposizione" permane in detta posizione di stato fino al raggiungimento del limite d'eta' stabilito per il pari grado del rispettivo ruolo in servizio permanente. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 07/09/2010, n. 209 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.