Art. 900 
         Collocamento nel servizio permanente a disposizione 
 
  1. I tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo  che  sono
stati valutati almeno tre volte ai fini  dell'avanzamento,  giudicati
idonei ma non iscritti in quadro, sono collocati nella  posizione  di
"a disposizione" dal 1° gennaio del terzo anno  precedente  a  quello
del raggiungimento del limite d'eta' per il collocamento in congedo. 
  2.  L'ufficiale  collocato  "a  disposizione"  permane   in   detta
posizione di stato fino al raggiungimento del limite d'eta' stabilito
per il pari grado del rispettivo ruolo in servizio permanente. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 07/09/2010,  n.
209 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.