Art. 214. 
 
  Lo spazio sottostante ai trasportatori orizzontali o inclinati deve
essere reso inaccessibile, quando la natura del materiale trasportato
ed il tipo del trasportatore possano costituire pericoli  per  caduta
di materiali o per rottura degli organi di sospensione,  a  meno  che
non siano adottate altre misure contro detti pericoli.